C’è un errore da evitare per non rischiare di trovarsi la casa occupata da sconosciuti che sembrano impossibili da far sloggiare.
Il problema degli immobili occupati abusivamente da sconosciuti è sempre molto caldo. E non appare casuale visti i dati delle occupazioni. I numeri, va detto, non sono ufficiali. Si tratta di stime. Che però rendono l’idea di un fenomeno che interessa decine di migliaia di case.
Secondo l’ultimo report di Federcasa, in Italia gli immobili privati oggetto di occupazione abusiva sono circa 20 mila, ai quali vanno aggiunti altri 30 mila immobili di proprietà pubblica. Insomma, il conto totale fa 50mila immobili occupati in maniera abusiva. In testa alle città dove il fenomeno delle occupazioni abusive è più diffuso c’è Roma, dove circa 7 mila abitazioni sono occupate da 12 mila abusivi.
Come mostrano trasmissioni televisive tipo Fuori dal coro di Mario Giordano, il cammino esistenziale dei proprietari di case occupate si tramuta spesso e volentieri in un calvario burocratico-giudiziario dove – magari sloggiati dall’unica casa di proprietà – ci si sente rassegnati e impotenti davanti all’inerzia delle autorità, che sembrano non avere i mezzi per far sloggiare gli abusivi e restituire ai legittimi proprietari i loro immobili dopo lo sgombero.
Occupazione abusiva dell’immobile, l’errore da non fare
Rassegnarsi però rischia di essere un errore perché rischia di far passare in sordina il giro di vite impresso lo scorso 16 novembre dal Consiglio dei ministri. Soprattutto la rassegnazione porta a non attivarsi come potremmo fare, denunciando in fretta l’occupazione subita coi nuovi strumenti messi a disposizione dal Cdm.
Proprio nel tentativo di risolvere un problema di proporzioni nazionali come quello delle occupazioni abusive è stato infatti approvato il “Pacchetto sicurezza”. In particolare è stato introdotto un nuovo articolo nel Codice penale, il 634 bis. La nuova norma, dietro querela della persona offesa, punisce l’occupazione arbitraria degli immobili altrui con pene da 2 a 7 anni. Stessa pena applicata a chi si impossessa dell’immobile altrui per mezzo di raggiri o lo cede a terzi.
La norma – per essere resa più efficace – prevede anche una causa di non punibilità penale per l’occupante abusivo che collabora e lascia di sua spontanea volontà l’immobile. In caso di urgenza – quando l’immobile è la sola abitazione della vittima dell’occupazione – si attiva una procedura più rapida. Questa procedura d’urgenza permetterà l’intervento diretto delle forze dell’ordine dopo il ricevimento della denuncia. Solo successivamente un giudice convaliderà il loro operato.
In più chi subisce il danno dell’occupazione non sarà tenuto a dimostrarlo (si presume insito nella condotta illegale dell’occupante abusivo). Perciò il giudice quantificherà il danno subito dal proprietario sulla base dei canoni d’affitto che non ha potuto riscuotere quando la casa era occupata in maniera abusiva.