La partita per sanare le abitazioni può davvero giocarsi in un pugno di centimetri. Qual è il vantaggio più tangibile del Salva Casa e come utilizzarlo.
Il Decreto Salva Casa introduce novità di rilevo che potrebbero salvare molti edifici per il mancato rispetto di parametri come l’altezza, le distanze tra gli immobili, la cubatura e la superficie coperta. Secondo le nuove disposizioni, per i lavori entro il 24 maggio 2024 sono ammessi limiti di tolleranza entro i quali le violazioni edilizie non verranno considerate e, automaticamente, diventano lecite e pertanto incontestabili.
Centimetri che salvano una casa
I limiti di cui tratta il Salva Casa si riferiscono a violazioni riguardanti l’inottemperanza delle altezze minime, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e di ogni parametro utile a definire urbanisticamente l’immobile. Nel merito, la percentuale di tolleranza è fissata al 2% per realtà immobiliari con superficie utile maggiore di 500 metri quadri, il 3% per quelle tra 300 e 500 metri quadri, il 4% se la superficie utile resta tra i tra 100 e 300 metri quadri, infine il 5% per unità immobiliari se la superficie utile resta inferiore a 100 metri quadri.
Un principio importante: il limiti di tolleranza si applicano non solo nelle maggiorazioni – di superfici e volumi – ma anche per le minori altezze, rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla Legge. Per fare un esempio paratico: se sono fatti lavori prima del 24 maggio 2024 e a seguito di detti lavori l’altezza degli ambienti è di 2,60 metri, 10 cm in meno rispetto a quella normativamente prevista, che resta di 2,70 metri, non si configurerà violazione edilizia se si tratta di unità immobiliare di 90 metri quadri. Pertanto restano applicabili i previgenti requisiti, altezza minima interna di 2,70 metri e l’altezza minima di 2,40 per locali accessori ma con la possibilità di un correttivo importante entro la data indicata che permette all’immobile di ottenere un’abitabilità che passa da 2,70 a 2,40 metri.
In questo modo sarà possibile considerare i sottotetti come abitazioni e dunque destinarle ad uso residenziale. Non sarà tuttavia possibile modificare la forma o la superficie dell’area presente nella parte inferiore del sottotetto.
Superfici minime e abitabilità
Per consentire di ottenere il requisito dell’abitabilità a piccole case altrimenti – e irrimediabilmente escluse – il decreto prevede e consente la riduzione della superficie minima: si passa così da 28 a 20 metri quadri per i monolocali da 38 metri a 28 quadri a per i bilocali. Sulle misure è consentita una tolleranza del 2 per cento, ovvero di 2 centimetri ogni metro, che permette un’ulteriore riduzione di 40 centimetri nel caso dei monolocali e di 56 centimetri per i bilocali. In ogni caso è bene ricordare che per ottenere l’abitabilità sia necessaria la presentazione di un progetto in grado di garantire il miglioramento delle caratteristiche legate alla salute.