Rottamazione, ci sono troppi vantaggi che consigliano di non perderla. Tra questi c’è sicuramente la compensazione.
La prossima scadenza della rottamazione quater ossia il pagamento delle 5° rata entro il prossimo 23 settembre potrebbe essere cruciale per chi ha richiesto un rimborso all’Agenzia delle entrate o in procinto di farlo magari nella dichiarazione dei redditi. Infatti, come regola generale nel momento in cui l’ADE predispone il rimborso verifica che se il beneficiario ha delle cartelle scadute. In caso di conferma, propone una compensazione volontaria tra rimborso e cartella e paga l’eventuale residuo.
Attenzione alla compensazione volontaria
Con la riforma della riscossione, la compensazione volontaria diventa quasi obbligatoria. Ora un’eventuale decadenza della pace fiscale comprometterà anche i rimborsi fiscali. Entro il 23 settembre dovrà essere pagata la 5° rata della rottamazione delle cartelle. Non sono ammessi ulteriori ritardi nel pagamento nè versamenti parziali. In tali ipotesi si decade dalla sanatoria.
Le prossime scadenze riprenderanno il calendario ordinario. Dunque la 6° rata scadrà al 30 novembre e via a seguire: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e successivi. Per i residenti dei territori alluvionati la quarta rata scade il 31 agosto. Con i 5 giorni di tolleranza saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 settembre 2024. La quinta rata scade il 31 ottobre. Per loro, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 novembre 2024.
In premessa abbiano accennato la fatto che la riforma fiscale quasi impone a chi ha chiesto dei rimborsi (o sta per farlo) all’Agenzia delle entrate di pagare la 5° rata della rottamazione delle cartelle.
I vantaggi della rottamazione
Una volta presentata l’istanza il contribuente beneficia dei seguenti effetti premiali:
il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche; il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; la regolarità del debitore nella procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta, e ai fini della verifica della morosità da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento,
In tal modo, l’agente della riscossione sarà tenuto a non effettuare il pignoramento. Inoltre il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della sanatoria delle cartelle, determina l’estinzione delle procedure esecutive avviate,
Per le norme sulla compensazione volontaria, prima di erogare un rimborso, l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente non abbia cartelle scadute. In tale ipotesi con l’ausilio dell’ADER propone una compensazione volontaria tra rimborso e cartella. Versando l’eventuale residuo al contribuente.
Una volta presentata l’istanza di rottamazione delle cartelle, questa fa si che il contribuente risulti essere in regola con le cartelle oggetto di pace fiscale. Anche se ancora non ha pagato tutte le rate. Dunque potrà ricevere il rimborso del Fisco senza subire compensazione.
Ecco perchè pagando la 5° rata della rottamazione delle cartelle al 23 settembre il contribuente continuerà ad usufruire di una “fedina fiscale” intatta. Pagare la 5° rata diventa ancora più necessario dopo che la riforma fiscale ha reso la suddetta compensazione da volontaria ad obbligatoria. Infatti, chi vuole un rimborso dal Fisco deve prima pagare la cartella.
In caso di mancata compensazione volontaria le somme da rimborsare restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo per l’avvio dell’azione esecutiva. Pertanto, l’ADER avrà la la possibilità di pignoramento delle somme a credito in ipotesi rifiuto della compensazione volontaria da parte del contribuente.