La pensione può essere pignorata oppure no? E a quali condizioni? Ecco tutte le novità in arrivo nel 2024.
La legge del dare e avere non guarda in faccia a niente e nessuno. Vale anche per i pensionati, come si evince dall’articolo 492 del codice di procedura civile: “L’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
Tradotto: anche la pensione è soggetta all’espropriazione forzata. In termini pratici, il creditore, per riscuotere il denaro dal debitore insolvente, dispone di diverse alternative per procedere al pignoramento, tra cui aggredire la sua pensione. Ma è così sempre e comunque?
Per essere più precisi, gli effetti del pignoramento della pensione riguardano una parte della rendita che non sarà più nella totale disponibilità del pensionato. Il legislatore ha deciso di tutelare il pensionato mediante l’introduzione dei limiti di pignorabilità, con un importo minimo di 1.000 euro, e questo per evitare di intaccare la “soglia di sopravvivenza“. Ma vediamo la normativa nel dettaglio.
I “paletti” al pignoramento della pensione
L’articolo 21-bis del decreto legge 115/2022 ha apportato modifiche significative al settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, che recita: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Vale la pena si ricordare che l’importo dell’assegno sociale per il 2024 dovrebbe passare da 503,26 a 534,4 euro al mese, per un totale annuo di 6.947,20 euro.
Nel caso di una pensione da 1.500 euro mensili, dunque, 1.000 euro saranno la “quota indisponibile”, e per i restanti 500 euro si attiverà l’espropriazione forzata nei limiti consentiti all’art. 545 dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Non possono essere pignorati, invece, crediti aventi per oggetto “sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.