Recentemente, sono state introdotte nuove direttive riguardanti la pensione di reversibilità per divorziati. Entriamo nel dettaglio.
In un’epoca in cui i rapporti matrimoniali possono essere soggetti a cambiamenti imprevisti, le normative previdenziali giocano un ruolo fondamentale nel garantire una certa sicurezza economica, specialmente per coloro che si trovano in situazioni di divorzio. Tra le disposizioni che cercano di fornire un supporto finanziario in queste circostanze, la pensione di reversibilità per divorziati emerge come un punto focale di discussione e dibattito.
Recentemente, sono state introdotte nuove direttive riguardanti la pensione di reversibilità per divorziati, suscitando interesse e domande da parte di coloro che potrebbero essere coinvolti. Queste direttive, spiegate con dettaglio dall’INPS, intendono regolare la distribuzione e l’accesso a questa forma di previdenza in maniera più equa ed efficiente.
Le recenti istruzioni operative emanate dall’INPS, contenute nella Circolare 19/2022, rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti previdenziali dei coniugi separati. In base a queste disposizioni, il coniuge separato, anche con addebito e senza assegno alimentare, ha ora diritto alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite.
L’orientamento della Cassazione, espresso nelle sentenze 2606/2018 e 7464/2019, ha svolto un ruolo determinante nel recepire questa importante modifica normativa. Prima di queste sentenze, il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge separato era soggetto a restrizioni, specialmente in assenza di assegno divorzile, in virtù dell’articolo 9 della legge 898/1970.
Tuttavia, le nuove disposizioni stabiliscono che non ci sia più differenza di trattamento per il coniuge separato in base al tipo di separazione o alla presenza di assegno alimentare. Ciò significa che anche il coniuge separato, senza assegno alimentare e con addebito, ha diritto alla pensione di reversibilità.
La Circolare INPS 185/2015 fornisce ulteriori dettagli sui requisiti che il coniuge divorziato deve soddisfare per accedere alla pensione di reversibilità. Tra questi: il coniuge superstite non deve essersi risposato. Anche se si verificasse un nuovo divorzio o la morte del nuovo coniuge, il diritto alla reversibilità rimane escluso a causa del nuovo matrimonio.
La data di inizio del rapporto assicurativo del defunto deve precedere la sentenza di divorzio. Se il defunto non era ancora in pensione, devono essere soddisfatti i requisiti di assicurazione e contribuzione. Al contrario, il coniuge separato, anche con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, è ora equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite e ha diritto alla pensione di reversibilità, come chiarito dall’INPS con la Circolare n.19 del primo febbraio 2022.
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