I dettagli della nuova pace contributiva per la pensione direttamente dall’Inps: come fare per risolvere velocemente la questione.
Ancora una volta la pace contributiva torna al centro dell’attenzione, specialmente per i lavoratori privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995. Con il termine si intende quella misura che offre l’opportunità di riscattare ai fini pensionistici i periodi privi di contributi previdenziali, con un onere agevolato. In questo 2024, nello specifico dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile riscattare ogni periodo di vuoto contributivo collocato nello spazio temporale dal’1 gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2023.
Tra la platea di beneficiari di questa misura gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive , nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) che hanno almeno un contributo obbligatorio versato in epoca precedente al periodo indicato, ovviamente nella gestione pensionistica in cui viene esercitata la facoltà di riscatto.
Ma come funziona e come fare per la domanda per la pace contributiva? Ecco tutti i dettagli a riguardo, informazioni importanti da sapere se si vuole risolvere la situazione nel minor tempo possibile.
I soggetti che abbiano tutti i requisiti richiesti e che fossero interessati al riscatto possono presentare la domanda per la pace contributiva nel lasso di tempo indicato poco sopra; per farlo, basta semplicemente recarsi sul sito dell’Inps e seguire quanto richiesto dalla procedura online (unico mezzo col quale mandare la domanda).
La documentazione richiesta può essere consegnata sia dal diretto interessato che dai suoi superstiti; l’onere di riscatto, a differenza della prima versione (che prevedeva la detrazione dall’imposta lorda al 50%) questa volta l’onere di riscatto può essere dedotto dal reddito complessivo di chi lo sostiene.
Per il pagamento dell’onere si può scegliere se saldare la cifra tutta in una volta oppure in rate senza interessi (risulterebbero 120 le rate mensili); se i contributi del caso vanno sfruttati per andare in pensione (ina maniera diretta e indiretta) oppure risultano determinanti per decretare l’accoglimento o meno della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, allora la somma dovuta per l’onere di riscatto deve necessariamente essere versata in un’unica soluzione.
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