Avere ospiti per più 30 giorni può trasformarsi in un problema: senza un adempimento sono previste sanzioni.
Un vecchio detto popolare dice che dopo 3 giorni l’ospite puzza come il pesce. Con esso si invita chi viene accolto, a qualsiasi titolo, in una casa a non approfittare della disponibilità altrui. Al di là di questa norma non scritta che mira a dare un limite alle presenze troppo ingombranti, c’è una scadenza ben più importante che deve essere presa in considerazione da chi apre la propria abitazione ad altre persone.
Questo limite per gli ospiti in casa è di 30 giorni e implica la necessità di produrre subito una comunicazione di cessione di fabbricato. Questo adempimento è obbligatorio, quindi previsto per legge. L’articolo in questione è il n. 12 del D.L 59 del 1978 convertito in Legge 191 del 1978.
Secondo questa norma qualsiasi persona, fisica o giuridica, che cede un immobile o porzione di esso per un periodo superiore 30 giorni, a qualsiasi titolo (quindi anche gratuitamente, accogliendo per esempio degli ospiti), deve darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
La fattispecie ha importanza sempre e non solo nei contratti di locazione. Il limite temporale è però quello tradizionale di una famiglia che affitta per esempio una casa al mare. Quando un proprietario, dunque, affitta una casa vacanze a degli ospiti per più di 30 giorni (anche 31), deve far partire la comunicazione di cessione di fabbricato. E il contratto di locazione temporanea deve anche essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Se uno dei contraenti è un extracomunitario, è in ogni caso confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98. Il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’autorità (per esempio alla questura o al commissariato della Polizia) per dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere fatta dal proprietario o da chi ha la disponibilità dell’immobile (a qualsiasi titolo). Quindi la comunicazione può essere fatta anche dal conduttore che concede la sublocazione o dall’usufruttuario che cede la struttura a qualsiasi titolo.
La norma prevede che in caso di immobile ceduto da una persona giuridica debba essere il legale rappresentante della stessa a provvedere alla comunicazione. Per fare questa comunicazione bisogna compilare un apposito modulo messo che è reso disponibile in tutte le questure.
Ci vogliono i dati di chi cede l’immobile e di chi lo riceve (con allegati i documenti d’identità, e nel caso di stranieri, di permessi di soggiorno, visto di entrata, eccetera). Vanno presentati tutti i dati dell’immobile, con la data di effettiva cessione dell’immobile.
L’articolo 2 del D.L. 79 del 2012 convertito in legge 131 del 2012, ha previsto un’interessante semplificazione: qualora si sia registrato il contratto all’Agenzia delle Entrate non c’è più bisogno di presentarsi in questura. Se non si provvede in questo senso sono previste sanzioni amministrative e problemi legali.
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