I beneficiari della NASpI devono fare attenzione al recente avviso diffuso. L’importo è da restituire in questi specifici casi.
In Italia sono tante le persone che ricevono la NASpI ma alcune sono chiamate alla restituzione dell’importo a seguito di un recente avviso diffuso. Quanto emerso evidenzia una situazione che molti beneficiari devono conoscere per evitare qualsiasi problema di natura fiscale.
Molti lavoratori vedono la NASpI solo come indennità per la disoccupazione ma è possibile utilizzare la misura come incentivo per aprire una propria attività. In questo specifico caso il beneficiario non è sempre tenuto alla restituzione integrale dell’indennità.
A stabilirlo è stata la Corte Costituzione attraverso la sentenza n. 90/2024. Al centro del caso un disoccupato fruitore dell’indennità di disoccupazione che ha usato la NASpI per aprire un bar, poi chiuso a seguito dell’arrivo in Italia del Covid.
NASpI come incentivo all’imprenditorialità: quando avviene la restituzione dell’importo
La recente pandemia ha sferrato un duro colpo a molti imprenditori, costretti poi a chiudere la propria attività. Tra loro c’era anche chi era riuscito ad aprire una nuova attività tramite l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps.
In questo caso specifico, l’ente aveva erogato la NASpI in via anticipata quale bonus all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il suo lavoro. Prima che si chiudesse il periodo di beneficio dell’indennità, il lavoratore aveva terminato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa della pandemia. Poco dopo ha trovato un lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per questo motivo l’Inps gli aveva chiesto la restituzione di tutta la NASpI erogata in qualità di incentivo, in base all’obbligo stabilito dalla legge che evidenzia questa possibilità nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato nel periodo coperto dall’indennità di disoccupazione. La richiesta è stata valutata da un giudice che ha stabilito la sua illegittimità.
Il giudice della Corte Costituzionale chiamato a valutare la richiesta di restituzione integrale della NASpI ha sancito la sua illegittimità perché va contro il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro espresso dagli articoli 3 e 4 della Costituzione.
Nel caso preso in esame l’attività imprenditoriale è terminata non per colpa del percettore. La sospensione dell’attività non può essere imputabile al diretto interessato, ma alle restrizioni per prevenire il contagio da coronavirus. Ragion per cui il beneficiario dovrà restituire l’indennità di disoccupazione solo per il periodo in cui l’ha fruita quando già lavorava come subordinato.