Il governo ha approvato in via definitiva il D.Lgs. in tema di fiscalità internazionale: ecco la preziosa opportunità per una particolare categoria di lavoratori.
Dopo un 2023 horribilis sotto molti punti di vista, non ultimi la congiuntura economica e lo scenario geopolitico internazionale, anche il 2024 sembra essere iniziato in salita, tra emergenze sanitarie, disastri ambientali, campanelli di crisi economica e non solo.
Ma c’è anche qualche buona notizia. Tra i vari bonus a disposizione dei lavoratori, infatti, ce n’è uno particolarmente interessante, frutto della recente approvazione in via definitiva del D.Lgs. in tema di fiscalità internazionale.
Il bonus in questione entra in vigore dal 2024 e prevede un abbattimento del reddito di ben il 50% nell’arco di cinque anni, ma si può arrivare addirittura al 60% in caso di presenza di figlio minore. Insomma, uno sconto fiscale davvero allettante, anzi irripetibile in un paese come il nostro. Quali sono i requisiti? Come si fa la domanda? Ecco tutte le risposte per approfittare di questa preziosa opportunità.
Il bonus lavoratori rimpatriati 2024 dalla A alla Z
Il D.Lgs. in questione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre scorso, ha introdotto importanti novità per la disciplina dei lavoratori “rimpatriati” (art. 5) e il regime transitorio per chi sposta la residenza in Italia entro fine anno. È prevista un’agevolazione consistente in una detassazione ai fini Irpef del 50% del reddito imponibile per cinque periodi di imposta, a beneficio dei lavoratori che rispettano i seguenti requisiti:
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- svolgimento dell’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) prevalentemente nel territorio dello Stato;
- possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
I benefici fiscali sono accessibili dai cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o non iscritti a tale Anagrafe ma che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Restano esclusi dall’agevolazione i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di impresa: la misura è destinata ai lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione. E, per quanto riguarda l’importo dell’agevolazione, è comunque previsto un limite annuo di 600.000 euro.
Come accennato, infine, i lavoratori che si trasferiranno in Italia con un figlio minore avranno diritto a una detassazione del reddito agevolato al 60% (idem per coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore durante il periodo di fruizione del regime impatriati).