L’indennità di mensa incide sul calcolo del trattamento di fine rapporto? Cosa c’è da sapere per evitare di perdere soldi.
L’indennità di mensa è un contributo economico riconosciuto in busta paga che un datore di lavoro corrisponde mensilmente ai propri dipendenti se all’interno della sede aziendale non è disponibile un servizio di mensa vero e proprio.
In pratica, con il contributo dell’azienda, un dipendente può andare a mangiare in un ristorante convenzionato o può acquistare cibo da asporto da consumare per pranzo. Va precisato che il contributo mensa non è obbligatorio, quindi si tratta di un contributo elargito nel rispetto della legge vigente e dei contratti nazionali di lavoro.
Quando l’indennità di mensa contribuisce al TFR?
Anche se l’azienda disponesse di un servizio mensa, ma il dipendente non potesse usufruirne per vari motivi, il dipendente in questione avrà diritto all’indennità di mensa. Dal momento che l’indennità di mensa viene versata mensilmente in busta paga si potrebbe facilmente pensare che contribuisca alla determinazione del trattamento di fine rapporto, calcolato sulla base dello stipendio annuo percepito dal dipendente. Non è sempre così.
Il servizio mensa va contemplato nel calcolo del TFR solo e soltanto se previsto dal contratto collettivo di riferimento per il lavoratore in questione.
L’indennità di mensa però può essere corrisposta a tutti i lavoratori, anche a coloro i quali non fanno riferimento a un contratto collettivo che la comprenda. In questo caso specifico l’indennità di mensa non dev’essere considerata nel calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Il motivo di questa differenza sta nel fatto che, secondo la Legge n. 359 del 08/08/1992, il valore del servizio mensa e dell’indennità che lo sostituisce, va escluso dal concetto di retribuzione.
Se un contratto collettivo dovesse subire dei cambiamenti nel corso del periodo di lavoro di un lavoratore, il calcolo del TFR dovrà tenere in considerazione tale cambiamento. Questo significa se, a partire da un certo momento, un contratto collettivo arriva a comprendere l’indennità di mensa, da quel momento in poi si dovrà considerare tale indennità nel calcolo del TFR. Al contrario, se ad un certo punto l’indennità di mensa dovesse essere cancellata da quel determinato contratto collettivo, smetterebbe di essere calcolata anche se il datore di lavoro continuasse ad assicurarla ai suoi dipendenti.
Va detto però che le due parti coinvolte nel contratto, ovvero il datore di lavoro e il suo lavoratore, possono accordarsi in maniera da inserire nel contratto una clausola in cui venga specificato che l’indennità di mensa andrà considerata al momento della determinazione del TFR.