Presentiamo una panoramica sulle regole ed esenzioni dell’IMU 2024. Vediamo chi dovrà corrispondere la tassa e chi potrà evitarlo.
L’IMU è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati tranne le abitazioni principali non di lusso, di aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica su tutto il territorio nazionale e deve essere pagata in due rate, acconto e saldo.
Il 29 febbraio 2024 è scaduto il termine ultimo per il pagamento del conguaglio IMU 2023 ma non c’è pace per i contribuenti. Si comincia già a pensare alla prossima scadenza dell’Imposta Municipale Unica prevista per il 17 giugno (il 16 cade di domenica nel 2024). Entro questa data occorrerà corrispondere l’acconto della tassa mentre per il saldo si dovrà procedere entro il 16 dicembre 2024.
Devono procedere tutti i proprietari di immobili o di diritto reale su un immobile (tranne prima casa non di lusso) calcolando l’importo in base alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso. Per il calcolo si consiglia di avvalersi dell’aiuto di CAF e Patronati in modo tale da non commettere errori. Lo strumento di pagamento è il Modello F24. Diversi contribuenti, però, possono contare sull’esenzione dal pagamento dell’Imposta.
L’esenzione più comune è quella delle prime case non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze per un massimo di tre con categoria catastale C2, C6 e C7. Secondo recenti disposizioni sono ammesse anche più prime case considerate abitazioni principali. Parliamo del caso in cui, ad esempio, il marito ha residenza e dimora in una casa e la moglie in un’altra abitazione.
Con riferimento ai terreni le esenzioni restano valide anche nel 2024 se i proprietari sono coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o se si trovano in specifici Comuni delle isole minori e non o hanno destinazione agrosilvo-pastorale. L’esenzione dall’IMU è prevista anche sugli immobili occupati abusivamente da terzi soggetti a condizione che il proprietario abbia denunciato il fatto all’Autorità giudiziaria di competenza.
L’IMU non si paga, poi, per la casa coniugale assegnata al coniuge con sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se l’immobile è l’unico di proprietà e non concesso in locazione del personale di servizio delle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e personale con carriera prefettizia. Infine sono esenti i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e pensionati nei Paesi di residenza.
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