Il Governo ha promesso sconti e rate convenienti per tutti i debiti con il Fisco. In realtà, rottamazioni e rateizzazioni sono limitate.
In generale, la rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate è sempre possibile: il Fisco offre ai contribuenti varie opzioni di sconto della regolarizzazione dei sospesi, ma sempre a seconda dell’importo del debito e della situazione economica di chi deve pagare. Le somme dovute, in un modo o nell’altro, devono essere versate. Il Fisco, su spinta della politica nazionale, può assecondare progetti di rottamazione e di rateizzazione ma non per tutti.
Ci sono insomma cartelle esattoriali che non possono essere rateizzate. Il Governo ha voluto presentare la dilazione del debito con l’Agenzia delle Entrate come una fattispecie possibile per tutti e nella maggior parte dei casi è possibile, ci sono situazioni specifiche in cui le somme sono escluse dalla rateizzazione.
Nell’ambito della rateizzazione non rientrano tutte le somme iscritte a ruolo. Per somme iscritte a ruolo si intendono quei debiti inseriti in un elenco che i vari enti creditori trasmettono all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero del dovuto.
Secondo quanto comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono escluse dall’ambito della rateizzazione tutte le cartelle esattoriali che sono già state oggetto di una precedente rateizzazione ormai decaduta. Il decadimento può conformarsi come esclusione, per esempio, a causa del mancato pagamento di un certo numero di rate. Oppure, più nello specifico, per i piani di dilazione richiesti a partire dal 16 luglio 2022.
Ecco dunque un primo caso in cui il Fisco non fa sconti e non permette di rateizzare: il debito previsto per le dilazioni richieste dalla data citata non può più essere oggetto di successive dilazioni. Invece, per le dilazioni richieste prima del 15 luglio 2022 si può rateizzare nuovamente il debito ma solo se la somma che corrisponde all’importo delle rate scadute e non versare può essere pagata per intero prima della nuova richiesta di rateizzazione.
Senza rottamazioni e saldi e stralci, l’Agenzia delle Entrate permette di solito di richiedere dilazioni per un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In questi casi la prima rata va versata sempre entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e gli interessi al tasso sono del 3,5% annuo per tutte le rate successive.
Non ci sono sconti né rateizzazioni quando di parla di cartelle esattoriali definite dal Fisco come debiti non dilazionabili. In questa categoria rientrano il recupero degli aiuti di Stato e le violazioni di alcune norme doganali. Sono escluse anche le cartelle esattoriali che sono già state oggetto della rottamazione ter o del saldo e stralcio.
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