Qualche settimana di respiro, ma bisogna fare bene i conti. Cosa ci concede il Fisco nei mesi estivi per aiutarci.
Per pagare e morire c’è sempre tempo, dice un adagio su tasse e incombenze varie. In parte è così. Mancano pochi giorni ancora alla sospensione dei termini per la pausa estiva, con conseguente fermo per il pagamento delle tasse, almeno fino al 31 agosto.
Fino a quella data il Fisco va in vacanza e i contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo, infatti, dal 1° agosto e per tutto il mese,, salvo urgenze indifferibili, sono sospese le comunicazioni da parte dell’Agenzia per le Entrate. Ma non è tutto coì semplice. Ed è necessario stare attenti perché non tutte le attività sono sospese. ll Governo Meloni ha previsto la sospensione delle comunicazioni da parte del Fisco per il mese di agosto. In una circolare l’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono gli atti sospesi relativi ad accertamento fiscale.
Ma andiamo sul pratico: il Fisco concederà una pausa sui controlli automatizzati, sulle dichiarazioni;
sulle imposte per i redditi a tassazione separata, sulle lettere di invito all’adempimento spontaneo, anche dette lettere di compliance, sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi dovuti sugli errori nella dichiarazione dei redditi e per le comunicazioni finalizzate a correggere gli errori commessi dai contribuenti nel definire il volume d’affari e le imposte conseguenti. Oltre a queste non ci saranno comunicazioni riguardanti i controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti e che comportino l’esclusione delle detrazioni d’imposta in base ai documenti presentati.
A seguito del Decreto Adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la Circolare 9/E, nella quale spiega quali sono i periodi di sospensione, gli atti interessati e le relative eccezioni. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto il divieto di invio degli atti, anche se sono già pronti
È tuttavia possibile derogare in casi di assoluta indifferibilità e di urgenza, quando si incorre in un qualche pericolo per la riscossione, ossia quella situazione in cui il mancato invio della comunicazione può compromettere il recupero delle somme dovute dal contribuente; l’inoltro di comunicazioni che riguardano una notizia di reato da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, ex art. 331 del c.p.p.;
comunicazioni o atti destinati a contribuenti che hanno in atto una procedura concorsuale.
Inoltre è bene ricordare che sospensione dal 1° al 31 agosto non incide sulla sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni che l’Agenzia ha richiesto. Il contribuente pertanto dovrà provvedere alla trasmissione entro il termine assegnato dall’Agenzia.
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