Disoccupato ed età non pensionabile? Puoi ottenere un anticipo sulla pensione ma nessuno lo sa

A determinate condizioni, dopo la Naspi è possibile accedere alla pensione anticipata sfruttando la disoccupazione indennizzata. Ecco come funziona. 

Sono molti i lavoratori che oggi si trovano nella necessità di ricorrere alla pensione anticipata dopo un periodo di disoccupazione. La formula, prevista dalle leggi n. 232/2016 e n. 205/2017, è quella dell’Ape sociale, un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia al quale si può accedere con 63 anni compiuti e almeno 30 anni di contributi, o, in alternativa, la pensione anticipata con 41 anni di contributi e almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Ma se l’interessato si trova in una condizione di disoccupazione la musica cambia.

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Molti lavoratori oggi si trovano nella necessità di ricorrere alla pensione anticipata dopo un periodo di disoccupazione. (Ecodibasilicata.it)

La normativa dice che gli anticipi pensionistici possono essere fruiti a condizione che l’interessato versi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (subordinato) per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (per le imprese con più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo), e che sia stata fruita integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante (Naspi) da almeno tre mesi. Vediamo ora le altre ipotesi.

Disoccupazione e pensione anticipata: chi è dentro e chi è fuori

L’anticipo della pensione purtroppo non è accessibile da parte delle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in via consensuale (anche se hanno avuto accesso alla Naspi nell’ipotesi eccezionale di cui all’articolo 14, co. 3 del dl n. 104/2020 e successive modifiche)
  • dipendenti dimessi per una ragione diversa dalla giusta causa
  • dipendenti che non hanno percepito la prestazione contro la disoccupazione potenzialmente spettante (per motivi quali la mancata proposizione della domanda nei termini previsti dalla legge o la mancanza dei requisiti contributivi richiesti)
  • lavoratori che hanno concluso anticipatamente la Naspi rispetto al periodo massimo potenzialmente fruibile (perché rioccupati con un nuovo contratto di lavoro, per esempio, o in quanto beneficiari della liquidazione anticipata della Naspi)
  • lavoratori autonomi che hanno cessato definitivamente l’attività
  • Cp.co.co in stato di disoccupazione, anche se hanno fruito interamente della Dis-Coll e sono ancora disoccupati al momento della domanda.
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Dal 1° gennaio 2018 possono fruire dell’Ape sociale anche i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine, a determinate condizioni. (Ecodibasilicata.it)

Da tener presente, infine, che dal 1° gennaio 2018 (per effetto della legge 205/2017) possono fruire dell’Ape sociale anche i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine, se vantano almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

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