Con le dimissioni per giusta causa si ha diritto alla NASPI, l’indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro involontariamente?
ll dipendente che decide di dimettersi per giusta causa può fare richiesta di NASPI all’INPS e ricevere le mensilità di disoccupazione per un massimo di ventiquattro mesi? Ci sono delle condizioni da conoscere.
La NASPI è l’indennità mensile dedicata ai lavoratori con rapporto subordinato che perdono involontariamente l’occupazione. Si riceve previa domanda per un massimo di 24 mesi (un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni) con importo pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile dei quattro anni precedenti all’interruzione del rapporto di lavoro. C’è un limite dell’assegno da considerare che viene rivalutato annualmente. Per il 2024 corrisponde a 1.550,42 euro.
Possono richiedere la NASPI i lavoratori con contratto di lavoro subordinato inclusi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, personale artistico, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Condizione necessaria è la perdita involontaria dell’occupazione. Rientrano anche le dimissioni per giusta causa? Queste configurano una particolare ipotesi di dimissioni da parte del dipendente che può decidere di recidere dal contratto in modo immediato senza alcun obbligo di preavviso.
Se il lavoratore dà le dimissioni per giusta causa può chiedere la NASPI?
Nel caso di dimissioni per giusta causa il dipendente non dovrà corrispondere l’indennità di mancato preavviso ma percepirla lui stesso e avrà diritto a beneficiare della NASPI, l’indennità di disoccupazione a condizione che ne ricorrano i presupposti. Se il datore di lavoro dovesse negare l’esistenza di una giusta causa come motivo del recesso dal contratto rifiutando di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il dipendente potrà agire in giudizio, chiedere l’accertamento della giusta causa e ricevere gli importi spettanti.
La giusta causa può essere determinata sia da fatti attinenti al rapporto di lavoro che da eventi estranei. Nel primo caso si fa riferimento ad eventuali inadempimenti contrattuali da parte del datore di lavoro talmente gravi da rendere impossibile per il lavoratore continuare il rapporto di lavoro. Nel secondo caso, invece, l’interruzione è legata ad accadimenti che impediscono al dipendente di svolgere le proprie mansioni o che rendono l’ambiente di lavoro o la natura dell’attività stessa intollerabile.
Citiamo il mancato pagamento della retribuzione, l’omesso versamento dei contributi, il mobbing, le molestie sessuali, la modifica in peggio delle mansioni lavorative, il trasferimento in altra sede senza comprovate ragioni tecniche. Accertata la giusta causa delle dimissioni allora il lavoratore potrà richiedere e ottenere la NASPI.