Se ci sono danni economici provocati da Caf e Patronato, chi risarcisce il richiedente? Vediamo cosa dice la legge.
Negli ultimi anni, in seguito anche alla pandemia del Covid-19, sono stati erogati diversi aiuti economici da parte del governo per persone meno abbienti, come anziani, disabili e soprattutto coloro che avevano perso il lavoro. Richiesta di reddito di cittadinanza, di bonus per la spesa e bonus vari, hanno visto i Caf ed i Patronati di ogni piccolo paese invasi da tantissimi cittadini.
Ma cosa accade se a sbagliare è il Caf? Se magari non riesce a far rientrare, ad esempio nel reddito di cittadinanza, alcuni cittadini, ma si rivela essere un errore? Chi risarcisce la ‘vittima’? Vediamo insieme come si esprime la legge al riguardo.
Se il Caf o il Patronato sbagliano ecco a chi tocca risarcire il danno
Ad oggi, con l’avvento di Internet, sembra essere molto semplice scaricare domande online che ci consentano di avere, a nostra disposizione, la possibilità di richiedere Bonus o semplicemente l’ISEE per richiedere tutto ciò che ci spetta. Purtroppo non tutti sono capaci di affidarsi alle piattaforme online e preferiscono pertanto, per evitare di commettere errori, rivolgersi ad un ente competente, quale Caf o Patronato.
Ma, com’è risaputo, errare è umano, di conseguenza anche quest’ultimi possono sbagliare. Ma sbagliare può davvero costare caro al diretto interessato: ci sono dei soldi di mezzo. Un piccolo errore commesso da questi enti potrebbe far sì che, ad esempio nel caso di Naspi o pensione, si perda un bel po’ di denaro; o al contrario che se ne riceva più del dovuto. Cosa succede in questo caso?
Secondo quanto afferma la legge, seguendo l’ordinanza 34475 del 2023, stabilita dalla Corte della Cassazione, se l’errore è stato commesso dal Caf o dal Patronato ai danni del richiedente, quest’ultimo sarà risarcito completamente dall’ente stesso circa i mesi di erogazione ormai perduti e non recuperabili. Ovviamente per poter avviare questa pratica, il richiedente dovrà presentarsi in ufficio con le seguenti dichiarazioni:
- danno subito
- errore del patronato
- inadempimento o adempimento non corretto
In seguito a queste dichiarazioni, verrà svolta una verifica di ciò in modo da attestare che tutto sia come afferma il richiedente e proseguire con il risarcimento. Vi sono però delle situazioni in cui, nonostante l’errore da parte del patronato, non si ha alcun diritto ad un risarcimento.
Queste capitano ad esempio quando ci sono state informazioni sbagliate riferite da parte del richiedente (ad esempio quando per l’ISEE non vengono forniti alcuni dati). Ovviamente il tal caso non ci sarà risarcimento, ma il patronato affermerà che c’è stato un errore involontario da parte del richiedente.