Molti non lo sanno ma, se nelle cartelle esattoriali è contenuto un errore, il debitore non è tenuto a pagare l’importo dovuto.
In base a quanto stabilito dalla legge italiana la presenza di errori all’interno delle cartelle esattoriali può scattare il diritto da parte del debitore a non dover pagare l’importo dovuto.
Insomma la legge ha fissato i casi in cui una cartella di pagamento può essere considerata nulla. Così facendo il debitore non è obbligato a versare l’importo dovuto al creditore. In molti, non lo sanno e pagano lo stesso.
In assenza di avviso bonario la cartella esattoriale è considerata nulla e pertanto il debitore non è tenuto ad effettuare il versamento dell’importo. Il cosiddetto avviso bonario è una notifica che deve essere inviata al contribuente per comunicargli la presenza di un’irregolarità, nel caso in cui ci siano delle discrasie con i dati dichiarati.
L’assenza di questo avviso determina la nullità della cartella esattoriale. Tutto ciò è stato stabilito dalla commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 711/2/2016. Il caso specifico faceva riferimento ad una cartella esattoriale ricevuta dal contribuente nella quale era indicata l’iscrizione al ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Genova.
La cartella faceva riferimento a somme relative al periodo d’imposta 2008 che risultavano non pagate, in seguito ad un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuata dal contribuente.
La sentenza ha sottolineato che gli importi, a cui faceva riferimento la cartella di pagamento, avevano origine da un credito IVA maturato nell’anno 2007 disconosciuto e riportato nella dichiarazione 2008. A quanto pare, la dichiarazione Iva dell’anno 2007 era stata presentata “in bianco” a causa di un errore del sistema informatico.
Il contributore ha dunque impugnato la cartella esattoriale per non avere ricevuto l’avviso bonario che gli comunicava le irregolarità. Di fatto, grazie all’avviso bonario il contribuente avrebbe potuto fornire e produrre i documenti che dimostravano la sua estraneità.
Sebbene l’emissione di una cartella esattoriale, in seguito ad un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, non prevede l’obbligo di avviso bonario, la Suprema Corte afferma che la comunicazione di irregolarità permetterebbe al contribuente di fornire i propri chiarimenti.
Per questo motivo, si è deciso che la cartella di pagamento può essere considerata nulla in presenza di mancata comunicazione dell’avviso bonario, in cui ci sono delle irregolarità per le quali il contribuente avrebbe potuto fornire delucidazioni.
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