I 3 giorni di permesso al mese per assistere il proprio caro disabile o, in alternativa, le 2 ore al giorno, influiscono sullo stipendio? Facciamo chiarezza.
Se ci troviamo nella condizione di assistere un nostro caro affetto da grave disabilità e, essendo lavoratori dipendenti, chiediamo al nostro datore di lavoro di usufruire dei permessi di assistenza garantiti dalla Legge 104 – che ci vengono quindi riconosciuti perché spettanti di diritto – rischiamo di ritrovarci con una parte dello stipendio mensile decurtata?
Ebbene, proviamo a fare chiarezza. E partiamo dal principio, ovvero dal comprendere in che modo il legislatore abbia definito il trattamento economico per i beneficiari dei permessi di assistenza garantiti dalla Legge 104. Dunque chi anticipa il supporto finanziario garantito dai permessi? Ebbene, solitamente è il datore di lavoro, il quale versa il dovuto nella busta paga del lavoratore dipendente e successivamente recupera le somme relative ai permessi dall’INPS.
È importante sottolineare, inoltre, che le ore ed i giorni di permesso retribuito rientrano nella contribuzione figurativa e, quindi, il lavoratore continua ad accumulare e a ricevere i contributi previdenziali anche durante i permessi. Ma qual’è la percentuale del trattamento economico garantita dalla Legge 104 rispetto allo stipendio del lavoratore?
Il calcolo dello stipendio netto dei lavoratori che usufruiscono dei permessi della Legge 104
I permessi per assistere un caro disabile grave garantiti dalla Legge 104 sono retribuiti al 100%. La percentuale piena viene calcolata sull’ultimo stipendio incassato dal lavoratore dipendente, si riferisce alle parti fisse della retribuzione e rispetta i massimali stabiliti ogni anno dall’INPS. Ogni lavoratore può verificarne i dettagli direttamente in busta paga, nella sezione dedicata alle componenti salariali spettanti.
È il comma 6 dell’articolo 33 della Legge a definire i tipi di permessi garantiti, che possono essere scelti in forma alternativa tra l’opzione delle due ore al giorno oppure dei tre giorni al mese. I tre giorni al mese possono essere frazionati oppure consecutivi. La scelta tra le due opzioni può essere modificata dal lavoratore di mese in mese, presentando richiesta scritta e motivata al datore di lavoro.
Possono fare eccezione circostanze in cui emergano esigenze non prevedibili e d’urgenza, anch’esse da documentare opportunamente al datore di lavoro: in questi casi, la variazione della scelta tra le opzioni concesse può avvenire anche durante lo stesso mese. Per maggiori approfondimenti e dettagli, è consigliabile consultare il sito web ufficiale dell’INPS, nella sezione dedicata alla Legge 104, oppure recarsi fisicamente presso uno sportello del territorio.