Cosa rischiamo se un nostro parente è indebitato? È possibile che i debitori si possano rivalere su di noi? Quello che c’è da sapere.
Debito, basta la parola – debitum è il participio passato di debere, ossia dovere – per farci sentire il fiato sul collo, obbligati a restituire qualcosa col rischio che, se non lo facciamo, le nostre tasche passino un brutto quarto d’ora. Per cui in genere, a meno di non trovarsi bene nei panni della classica cicala imprevidente e con le mani bucate, si sta bene attenti a non trovarsi nella scomoda situazione dell’indebitato.
Se possiamo stare attenti a non indebitarci, ben poco però possiamo fare quando ad avere debiti è qualche nostro parente. Cosa rischiamo in questo caso? È possibile che siamo chiamati ad accollarci noi gli eventuali i debiti dei nostri parenti?
Pensiamo a cosa succede quando muore un parente stretto come un genitore. I figli si trovano ad avere a che fare solo con i beni e i crediti del caro estinto oppure devono farsi carico anche di eventuali debiti? Ecco quello che bisogna assolutamente sapere.
Parenti con debiti, ecco cosa rischiamo
Può succedere infatti che un genitore in vita accumuli debiti che ricadono poi sulla testa degli eredi. Ma i figli diventano automaticamente debitori dopo la morte del genitore indebitato? Fortunatamente le cose non stanno così: anche per i debiti non scatta alcun automatismo. Il passaggio del debito da genitore a figlio si attiva solo con l’accettazione dell’eredità.
Questo significa che prima della morte del genitore i creditori non potranno mai rivalersi sui figli, nemmeno se conviventi col genitore debitore. E non possono farlo nemmeno prima dell’accettazione dell’eredità. I figli dunque potranno senza problemi ignorare la richiesta del creditore che pretende di essere pagato da loro. Solo accettando l’eredità il figlio si accollerà gli eventuali debiti del genitore anche se, attenzione, non per l’intero debito ma in proporzione alla propria quota ereditaria.
Per non ereditare i debiti del genitore occorre che i figli rinunciano all’eredità dopo la sua morte. Per la rinuncia all’eredità bisogna presentare una dichiarazione espressa al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di ultima residenza del genitore. Oppure basta lasciar decorrere 10 anni dalla morte del genitore senza accettare l’eredità (che si considera rinunciata in assenza di accettazione). In questo caso però non si devono compiere atti – come ad esempio usare, affittare o vendere beni del defunto – che dimostrino interesse per l’eredità. In questa maniera infatti l’eredità si considera accettata in forma tacita.
Resta poi la possibilità, per valutare se è il caso di accettare o meno l’eredità, di accettarla col cosiddetto “beneficio di inventario”. Scegliendo questa strada si dispone appunto l’inventario, cioè la ricerca di tutti i beni e dei debiti del genitore defunto. Si tratta di una misura di cautela prevista dalla legge per evitare che l’erede acquisisca con la successione anche dei debiti sconosciuti.