L’INPS aggiorna i limiti reddituali e gli importi degli assegni familiari per il periodo dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2025.
Gli assegni familiari o assegni al nucleo familiare (ANF) sono prestazioni economiche a sostegno delle famiglie riservate ad alcune categorie di lavoratori che soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa. Il diritto a tali assegni familiari va però disgiunto da quella per l’assegno unico universale (chi prende l’AUU non può prendere l’ANF). E la richiesta va rinnovata per ogni periodo che va dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Per questo l’INPS ha da poco pubblicato le tabelle con i nuovi importi delle prestazioni. L’istituto ha poi specificato quali sono i nuovi limiti di reddito degli assegni familiari. Per ottenere l’aiuto bisogna infatti dimostrare di avere un reddito inferiore agli importi stabiliti di anno in anno. Dopodiché è necessario essere lavoratori autonomi o titolari di pensioni per lavoratori autonomi. È il caso di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri…
In generale, come anticipato, gli assegni familiari possono essere corrisposti solamente per i componenti del nucleo familiare a cui non spetta l’assegno unico universale. E così, in pratica, si parla del coniuge non legalmente ed effettivamente separato o del compagno (unione civile), di fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale del richiedente (se minori di età o inabili, orfani di entrambi i genitori e senza pensione per superstiti).
Ovviamente, anche i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. In più, la richiesta per gli assegni non deve più essere presentata al datore di lavoro. Bisogna farla da sé, telematicamente, sfruttando il servizio online dedicato sul sito dell’INPS. In alternativa si può inviare la richiesta tramite commercialista, CAF e patronati.
Le tabelle aggiornate rivelano i limiti del reddito complessivo di cui fanno parte tutti quelli assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura. Gli assegni non spettano se i redditi da lavoro dipendente, da pensione oppure da altra prestazione previdenziale, risultano inferiori al 70% del reddito complessivo.
Dato che il costo della vita è salito, l’INPS ha rivaluto tutti gli importi mensili degli assegni e modificato i livelli di reddito delle tabelle. Importi e massimali, cioè i limiti di reddito sopra i quali scatta la riduzione o la cessazione del beneficio, sono stati dunque rivalutati applicando l’indice dei prezzi al consumo definitiva del 5,4%.
Una famiglia con solo due membri (i due coniugi) può per esempio richiedere assegni da 46 euro mensili circa con reddito fino a 16.212 euro. A 28.366 euro di reddito gli assegni scendono a 12 euro. Ma più membri sono presenti nel nucleo familiare e più la prestazione aumenta.
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