Finalmente in porto, il decreto Salva Casa di Matteo Salvini. Qualcosa è successo ma è lontano da essere risolutivo per gli abusi seri.
Il Decreto Salva Casa ha puntato tutta la propria efficacia nel riscrivere il Testo Unico dell’Edilizia con modifiche intese regolarizzare e rendere abitabili il maggior numero di case. In particolare è stato pensato per sanare le piccole difformità che rendevano impossibili le compravendite e nonostante qualche importante modifica, l’impianto complessivo è rimasto quello originario. Ecco i punti essenziali
Dal 30 maggio 2024 i privati e le Pubbliche Amministrazioni possono ottenere la sanatoria edilizia se le irregolarità risulteranno conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda circostanze che devono essere confermate da un tecnico abilitato con una specifica domanda – permesso di costruire o Scia in sanatoria – al Comune di competenza. Il Comune potrà condizionare il rilascio della sanatoria alla realizzazione di opere, anche strutturali, necessarie per assicurare l’osservanza della normativa in materia di sicurezza. Il Comune deve pronunciarsi entro 30 giorni per la Scia in sanatoria, 45 giorni per il permesso di costruire in sanatoria, 180 giorni se la richiesta riguarda interventi sugli immobili sottoposti a vincolo. Dopo scatta il silenzio assenso. Il Comune può prevedere la rimozione delle opere che non possono essere sanate. Per la rimozione degli abusi edilizi, che normalmente deve avvenire entro 90 giorni dall’ordine, potrà essere concesso un tempo aggiuntivo, fino a 240 giorni, in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.
Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria i privati dovranno pagare una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione mentre per la Scia in sanatoria la sanzione equivarrà al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, tra 1.032 euro e 10.328 euro.
Dalla Amministrazioni saranno considerati regolari gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024 con questi scostamenti: il 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq, il 3% per quelle con superficie utile tra i 300 e i 500 mq, il 4% per quelle con superficie utile tra i 100 e i 300 mq, il 5% se la superficie utile è inferiore ai 100 mq, infine fino 6% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 mq.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, saranno considerate tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità geometriche di minima entità, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la diversa ubicazione delle aperture interne. Ricomprese nei limiti di tollerabilità anche le difformi esecuzioni di opere in manutenzione ordinaria. Saranno tollerati inoltre gli errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Il provvedimento stabilisce, tra l’altro che per la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile non si dovrà tenere conto delle difformità presenti sulle parti comuni dell’edificio, così come le difformità presenti nelle singole unità immobiliari non avranno effetti sullo stato legittimo dell’intero edificio. I cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi, sia all’interno della stessa categoria, sia tra diverse categorie – residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale – e in in tutte le zone urbane: A, B e C.
Il progettista potrà inoltre la conformità alle norme igienico-sanitarie dei locali per i quali è previsto un progetto di ristrutturazione con caratteristiche: altezza minima interna di 2,40 metri; per i monolocali con una superficie minima, comprensiva dei servizi, di 20 metri quadrati per una persona e di 28 metri quadrati se destinati a due persone. Diversamente per la conformità alle norme igienico-sanitarie sono richieste: l’altezza minima interna di 2,70 metri una superficie minima dei monolocali di 28 metri quadrati per una persona e di 38 metri se per due persone. Inoltre il recupero dei sottotetti sarà sempre consentito anche nel caso in cui l’intervento non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
Dovranno comunque essere rispettate le distanze vigenti al momento della realizzazione dell’immobile, l’altezza massima approvata al momento della costruzione dell’edificio. Restano vietate le modifiche alla forma, alla superficie e all’area del sottotetto delimitata dalle pareti perimetrali.
Spazi esterni, c’è più libertà
Qualcosa cambia anche per i terrazzi e gli spazi esterni in generale. Saranno considerati interventi di edilizia libera gli interventi esterne per le tende, tende da sole, tende da esterno, addossate o connesse con gli immobili, anche se dotate di strutture fisse necessarie al sostegno della struttura. Tuttavia questi interventi non devono creare uno spazio stabilmente chiuso.
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